Tirocinio ex art. 73 D.L. 69/2013

Gli specializzandi che svolgono, contestualmente alla Scuola, il tirocinio formativo ex art. 73 presso i Tribunali e le Corti di appello della durata di diciotto mesi previsto dal D.L. n. 69/2013, previa dichiarazione attestante lo svolgimento del tirocinio rilasciata dall’Ufficio giudiziario, potranno ottenere sulla base delle Convenzioni stipulate con i vari Uffici giudiziari, un piano di studi individuale che potrà prevedere:

  • il riconoscimento della frequenza per le materie attinenti all’attività di tirocinio svolta;
  • la possibilità di non sostenere le prove scritte delle materie attinenti al tirocinio;
  • l’esonero dal tirocinio obbligatorio di 100 ore.

Gli specializzandi saranno tenuti in ogni caso a frequentare gli insegnamenti diversi o non attinenti all’attività di tirocinio svolta oltre al superamento delle relative prove scritte intermedie e dell’esame in gruppo di materie di fine anno.

Le agevolazioni sopra indicate saranno riconosciute per tutta la durata del tirocinio formativo ex art. 73.

Il tirocinio deve essere svolto contestualmente alla frequenza del corso di specializzazione.  Le due attività (tirocinio e specializzazione) coesistono e devono svolgersi in contemporanea. Il tirocinio non sostituisce in modo automatico una annualità del corso ma la Scuola riconosce, ai sensi del comma 13 dell'art. 73, D.L. 69/2013 , il beneficio di una valutazione corrispondente e ragionevole in termini di ore di didattica ai fini della frequenza.

Gli specializzandi che svolgono il tirocinio formativo ex art. 73 dovranno informare la Segreteria didattica all’inizio delle lezioni così da consentire la predisposizione dei piani di studi individuali.